La Corte di Cassazione chiarisce che la sospensione dei termini di impugnazione, prevista dalle norme sulla definizione agevolata delle liti tributarie (d.l. 119/2018), opera automaticamente per tutte le controversie potenzialmente definibili. Tale sospensione non è subordinata alla presentazione di una specifica istanza da parte del contribuente. Di conseguenza, è stato ritenuto tempestivo l'appello dell'Amministrazione Finanziaria, originariamente dichiarato inammissibile dalla commissione regionale perché depositato oltre i termini ordinari. La Corte ha cassato la decisione precedente, affermando il principio della sospensione 'ope legis' dei termini processuali.
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