La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che la sospensione termini impugnazione prevista dalla normativa sulla definizione agevolata delle liti fiscali (L. 197/2022) si applica anche al caso di specie. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva erroneamente dichiarato tardivo l'appello dell'ente, senza considerare la proroga di undici mesi. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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