Una società si è vista negare il credito d'imposta per tasse pagate in Kazakistan su canoni per il noleggio di attrezzature. L'Amministrazione Finanziaria sosteneva che, in assenza di stabile organizzazione, la società avrebbe dovuto chiedere il rimborso allo Stato estero. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la Convenzione Italia-Kazakistan permette la tassazione alla fonte dei canoni. Di conseguenza, per evitare la doppia imposizione, l'Italia deve riconoscere il credito d'imposta per redditi esteri, come richiesto dalla società.
Continua »