Una società ha impugnato una cartella di pagamento per il pagamento dell'IRAP. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso è stato notificato oltre i termini di legge. Nel calcolo della scadenza, la Corte ha chiarito che il periodo di sospensione straordinaria previsto per la definizione agevolata delle liti fiscali assorbe la sospensione feriale estiva dello stesso anno, impedendo il cumulo dei due benefici. Di conseguenza, calcolando correttamente i giorni di sospensione feriale residui, il termine ultimo per impugnare scadeva il primo marzo 2013, mentre il ricorso è stato spedito solo ad aprile 2013. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, condannando la società al pagamento delle spese processuali.
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