La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto contro una sentenza di appello in materia di opposizione di terzo all'esecuzione. Il caso riguardava un rilascio immobiliare contestato da un soggetto che rivendicava la proprietà del terreno per usucapione. Il punto centrale della decisione riguarda l'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali. La Suprema Corte ha ribadito che le opposizioni esecutive, inclusa quella di terzo ex art. 619 c.p.c., sono escluse dal beneficio della pausa estiva dei termini, anche quando la causa richiede l'accertamento del diritto di proprietà come presupposto. Poiché il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, senza poter scomputare il periodo di agosto, è stato giudicato fuori termine.
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