Gli eredi di un ex dipendente chiedono alla società datrice di lavoro la restituzione di somme trattenute sulle quote del fondo di previdenza integrativa. Dopo un giudizio di appello sfavorevole, gli eredi propongono ricorso per Cassazione notificando l'atto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. I ricorrenti sostengono l'applicabilità della pausa estiva, ma la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La Corte chiarisce che la sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie previdenziali e di lavoro, in quanto connesse direttamente al rapporto lavorativo originario. L'esigenza di una rapida definizione esclude qualsiasi deroga estiva. Di conseguenza, gli eredi perdono definitivamente la causa e subiscono la condanna al pagamento delle spese di lite, delle sanzioni per lite temeraria in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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