L'Agenzia delle Entrate ha notificato due avvisi di accertamento a un contribuente per imposte non versate relative a compensi non dichiarati. Il contribuente ha impugnato gli atti, ma i giudici tributari di primo grado hanno respinto le sue richieste. Successivamente, il cittadino ha presentato ricorso in appello facendo valere una specifica sospensione termini di impugnazione prevista dalla definizione agevolata delle liti fiscali, sommando a tale periodo anche la canonica pausa feriale estiva. I giudici di secondo grado hanno dichiarato l'appello inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la sospensione speciale di nove mesi per la pace fiscale assorbe la pausa feriale estiva e non consente alcun cumulo di giorni. Di conseguenza, l'impugnazione tardiva ha reso definitivi i debiti tributari contestati.
Continua »