La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da un cittadino, non considerando la sospensione dei termini processuali introdotta durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il calcolo del termine per impugnare la sentenza di primo grado dovesse includere i 64 giorni di sospensione straordinaria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la sospensione dei termini processuali si applica anche al deposito delle motivazioni della sentenza, rendendo l'appello tempestivo. Tuttavia, accertata la fondatezza del ricorso, i giudici hanno rilevato il decorso del tempo massimo per punire il reato. Per questo motivo, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
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