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Sorveglianza Speciale

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1097 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Sorveglianza speciale: la dimenticanza non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo aveva violato l'obbligo di presentazione periodica in questura, presentandosi con oltre sette ore di ritardo e giustificandosi con una semplice dimenticanza. I giudici hanno confermato che la dimenticanza non esclude il dolo, data la piena consapevolezza dell'obbligo e l'assenza di impedimenti improvvisi. Inoltre, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva, poiché la condotta del soggetto esprime una sistematica insofferenza verso le regole e una spiccata pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorvegliato speciale senza patente: no alle attenuanti generiche
Un uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e privo di patente, viene sorpreso alla guida di un'auto. Condannato nei gradi di merito, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di offensività del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che circolare senza patente violando le prescrizioni lede la sicurezza pubblica. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dai gravi precedenti penali del soggetto e dalla sua condotta pericolosa. Per negare tali benefici, infatti, il giudice può legittimamente basarsi anche su un solo elemento negativo prevalente, come la personalità del reo o la gravità del comportamento.
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Sorveglianza speciale: quando i reati non definitivi pesano
La Corte di Cassazione ha confermato l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, estesa a cinque anni, nei confronti di un soggetto ritenuto altamente pericoloso. Il ricorrente contestava l'aumento della durata della misura, sostenendo che i reati contestati non fossero ancora accertati con sentenza definitiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, rilevano anche i comportamenti non ancora giudicati in via definitiva, purché abbiano dato luogo a misure cautelari non smentite. Inoltre, la commissione di reati durante i periodi di libertà dimostra l'inefficacia dei precedenti periodi di detenzione e giustifica il severo giudizio di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: l’errore stradale non evita la condanna
Il Sorvegliato Speciale, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato condannato per aver violato tale prescrizione recandosi in un comune limitrofo. L'imputato si è difeso sostenendo l'involontarietà della violazione dovuta a modifiche stradali, ma i giudici hanno accertato che si trovava lontano dal confine, chiaramente segnalato da cartelli. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali e della mancanza di pentimento del soggetto. La decisione ribadisce che per negare le attenuanti basta la valutazione negativa di un solo elemento prevalente.
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Recidiva qualificata: sorveglianza violata e condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che contestava l'applicazione della recidiva qualificata e l'entità della pena. I giudici hanno confermato la decisione d'appello, rilevando la spiccata pericolosità sociale dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali e dal fatto che il reato è stato commesso violando la sorveglianza speciale. La determinazione della pena spetta al giudice di merito e non può essere rivalutata in Cassazione se adeguatamente motivata. Il ricorrente perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Attenuanti generiche negate nel silenzio: la Cassazione annulla
Il Ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, veniva condannato per aver violato il divieto di possedere telefoni cellulari. In sede di appello, la difesa richiedeva la concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la buona condotta e la modesta gravità del fatto. La Corte d'Appello riduceva la pena applicando la continuazione con altri reati, ma ometteva completamente di motivare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Poiché il ricorso non era inammissibile, il termine di prescrizione ha continuato a decorrere, maturando definitivamente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
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Sorveglianza speciale: confermata la condanna a un anno di carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a un anno di reclusione per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la quantificazione della pena e l'applicazione della recidiva. I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la Corte d'Appello aveva ampiamente e correttamente motivato il diniego dei benefici richiesti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: niente sconti di pena
Il Sottoposto, già giudicato socialmente pericoloso, è stato condannato per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011). Egli ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza della sua pericolosità sociale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale era già stata accertata dal giudice della prevenzione e che la violazione delle prescrizioni è un dato di fatto. Inoltre, i numerosi precedenti penali e la gravità della condotta giustificano il mancato riconoscimento delle attenuanti. Di conseguenza, la condanna penale è confermata e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Violazione degli obblighi di sorveglianza: campanello muto e condanna
Il Soggetto Vigilato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato condannato per violazione degli obblighi di sorveglianza (art. 75 d.lgs. 159/2011) perché non ha risposto al campanello di casa durante un controllo notturno delle Forze dell'ordine. Il campanello era perfettamente funzionante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Soggetto Vigilato, confermando la condanna. I giudici hanno escluso la particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali specifici del soggetto, tra cui l'evasione, che dimostrano l'abitualità della condotta e una spiccata pericolosità sociale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per Cassazione: no a motivi ripetitivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato a due mesi di arresto per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale. Il ricorrente aveva contestato la decisione d'appello riproponendo le medesime argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno ribadito che la semplice ripetizione dei motivi d'appello determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione. Di conseguenza, oltre al rigetto del ricorso, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011). I giudici di merito avevano inflitto una pena di oltre due anni di reclusione, considerando anche la recidiva reiterata specifica. Il ricorrente ha contestato il trattamento sanzionatorio, ma la Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso del tutto generici e ripetitivi rispetto a quanto già esaminato e respinto in appello. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: vietato andare al bar, ricorso respinto
Un cittadino, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato condannato per aver violato il divieto di frequentare bar e locali in cui si servono alcolici, e per non aver portato con sé la carta di permanenza. L'uomo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il divieto fosse troppo generico e incostituzionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il divieto di frequentare bar è preciso e determinato, a differenza di formule generiche come "vivere onestamente". Inoltre, per la mancata esibizione del documento, trattandosi di contravvenzione, è irrilevante l'assenza di dolo, bastando la semplice negligenza. Il ricorrente perde la causa e dovrà pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Pericolosità sociale qualificata: confermata la sorveglianza
La Corte di Cassazione ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni a carico di un soggetto ritenuto vicino a un clan familiare. Il ricorrente contestava la sussistenza della pericolosità sociale qualificata e l'attualità del pericolo, basandosi sull'inattendibilità di alcuni collaboratori di giustizia e su un errore di fatto circa una minaccia a pubblico ufficiale. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, chiarendo che nei procedimenti di prevenzione il controllo sulla motivazione è limitato alla sua reale esistenza e non alla sua condivisibilità logica. Inoltre, la recente condanna per minaccia aggravata dal metodo mafioso e l'attività abusiva di vigilanza confermano l'attualità della pericolosità del soggetto.
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Sorveglianza speciale: fuori casa di notte costa quattro mesi
Il Sottoposto alla misura della sorveglianza speciale è stato condannato a quattro mesi di arresto per aver violato l'obbligo di rincasare entro le ore 21:00, venendo trovato fuori casa alle 23:15. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo e superiore al minimo edittale, nonostante l'esclusione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che la pena base può legittimamente discostarsi dal minimo edittale in presenza di una personalità negativa del reo e di precedenti penali, elementi che giustificano la severità della sanzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: no a sconti sotto il minimo
Il Cittadino, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Spoleto, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine nel territorio di un altro comune. Condannato in appello alla pena minima di un anno di reclusione, ha proposto ricorso lamentando l'eccessività della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità dei motivi, poiché la pena era già stata fissata al minimo edittale, confermando la condanna e applicando una sanzione pecuniaria per la violazione della sorveglianza speciale.
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Fuga in auto e resistenza a pubblico ufficiale: la condanna è certa
Il conducente di un veicolo ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La difesa sosteneva l'estraneità del soggetto, attribuendo la responsabilità al passeggero. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la condotta di guida pericolosa, posta in essere direttamente dal conducente per sfuggire ai controlli e nascondere la violazione dell'obbligo di soggiorno fuori dal comune di residenza, configura pienamente il reato contestato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attualità della pericolosità sociale: il passato mafioso pesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La difesa lamentava la mancanza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che il lungo periodo di detenzione e l'assenza di nuovi reati dal 2012 escludessero la pericolosità. I giudici hanno invece confermato che il legame con l'associazione mafiosa e la mancanza di elementi di dissociazione durante la detenzione giustificano la persistenza della pericolosità. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: la rapina cancella la buona condotta
Il Sottoposto ha impugnato il provvedimento che gli applicava la misura della sorveglianza speciale per due anni con una cauzione di cinquecento euro. La difesa sosteneva che i giudici avessero valutato solo i vecchi precedenti penali senza verificare l'attualita della sua pericolosita sociale, ignorando la sua condotta rieducativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimita hanno chiarito che la motivazione del provvedimento era solida e non apparente. La pericolosita attuale del soggetto e emersa chiaramente da una recente e violenta rapina a mano armata in un supermercato, dalla mancanza di redditi leciti e dalle frequentazioni con altri pregiudicati. Di conseguenza, la misura di prevenzione e stata confermata e il ricorrente e stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Guida senza patente: assolto il sorvegliato su ciclomotore
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale è stato condannato nei gradi precedenti per il reato di guida senza patente, poiché sorpreso alla guida di un ciclomotore da 50 cc senza aver mai conseguito il titolo abilitativo. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno chiarito che la norma incriminatrice punisce solo la guida di autoveicoli e motoveicoli. Nonostante dal 2013 sia richiesta la patente anche per i ciclomotori, questi ultimi costituiscono una categoria di veicoli distinta per legge. Estendere la punibilità ai ciclomotori violerebbe il divieto di analogia a sfavore dell'imputato.
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Sorveglianza speciale: 15 minuti di ritardo costano 8 mesi di carcere
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stato condannato a otto mesi di reclusione per essersi presentato con soli quindici minuti di ritardo alla firma presso l'autorità di pubblica sicurezza. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il lieve ritardo fosse dovuto a una semplice dimenticanza e che mancasse la volontà di violare la legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che anche un ritardo minimo integra il reato. Per la configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, e la dimenticanza non esclude la colpevolezza, ma rappresenta proprio la violazione del dovere imposto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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