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Sorveglianza Speciale

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1097 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

False dichiarazioni a pubblico ufficiale: mentire non salva nessuno
Un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di rientro notturno ha fornito generalità false durante un controllo di polizia. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, respingendo la tesi difensiva del reato impossibile. I giudici hanno chiarito che il reato si consuma per il solo fatto di mentire sulla propria identità, indipendentemente dal fatto che l'agente di polizia fosse a conoscenza della verità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: pertinenza o reato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per violazione della sorveglianza speciale. Il soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione, si era allontanato dalla propria abitazione durante un controllo di polizia, giustificandosi sostenendo di trovarsi in una pertinenza dell'immobile. I giudici hanno confermato la responsabilità penale basandosi sulle dichiarazioni della madre e sul verbale di controllo. La Suprema Corte ha chiarito che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere implicitamente disattesa quando la motivazione complessiva evidenzi la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto, escludendo anche la concessione delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: lite e alcol non evitano la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale. L'uomo non era rientrato a casa all'orario stabilito, giustificandosi con una lite coniugale e l'assunzione di alcol. I giudici hanno chiarito che per questo reato basta il dolo generico, ossia la semplice consapevolezza di violare le regole, rendendo irrilevanti i motivi personali o l'ubriachezza volontaria. Inoltre, la Cassazione ha confermato la correttezza della pena inflitta, ritenendo legittima la riduzione parziale per le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali del soggetto. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: sonno profondo o dolo?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato a un anno di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale. Il ricorrente si era difeso sostenendo di non aver sentito le forze dell'ordine a causa di un sonno profondo indotto dall'assunzione di metadone e farmaci certificati dal SerT. Tuttavia, i giudici hanno confermato la condanna, valorizzando il fatto che gli agenti non si erano limitati a suonare il citofono per ben dieci minuti, ma avevano anche bussato ripetutamente alla porta di casa. Questo comportamento esclude la buona fede del soggetto, integrando il dolo necessario per il reato. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: la dimenticanza non evita la condanna
Il ricorrente è stato condannato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale, non rientrando a casa all'ora stabilita. Egli ha impugnato la sentenza sostenendo che non fosse stata verificata la sua persistente pericolosità sociale dopo un periodo di detenzione e che la violazione fosse dovuta a una semplice dimenticanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rivalutazione della pericolosità non era necessaria, poiché tra l'emissione del provvedimento e la sua esecuzione era decorso meno di un biennio. Inoltre, per la configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza dei propri obblighi e volontà di violarli, rendendo irrilevante la mera dimenticanza addotta dal ricorrente.
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Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (Art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011). Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua condotta non rientrasse nella fattispecie penale più grave. I giudici di legittimità hanno chiarito che il testo della norma non lascia spazio a dubbi: qualsiasi inosservanza degli obblighi legati alla misura di prevenzione con obbligo o divieto di soggiorno costituisce reato ai sensi del secondo comma, differenziandosi dalla violazione della semplice sorveglianza speciale (primo comma). Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per genericità: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per la violazione delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia. Il ricorrente, condannato in appello a due mesi di arresto, ha proposto un ricorso basato su motivi del tutto generici, richiamando decisioni non pertinenti al caso concreto e omettendo un reale confronto con la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso per genericità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: la dimenticanza non scusa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di violazione della sorveglianza speciale. Il ricorrente si era giustificato adducendo una semplice dimenticanza degli obblighi imposti. I giudici hanno chiarito che per questo reato e sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza delle prescrizioni e la volonta di violarle, mentre la dimenticanza non esclude la colpevolezza. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato il diniego della causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto, a causa della presenza di tre precedenti condanne specifiche che dimostrano l'abitualita della condotta. Di conseguenza, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Misure di prevenzione: ricorso respinto per la sorveglianza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro l'applicazione della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno. Il ricorrente contestava la sussistenza della sua pericolosità sociale, ma la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Poiché le contestazioni miravano a ottenere una rivalutazione dei fatti e della logicità della motivazione (aspetti riservati ai giudici di merito) e non una reale violazione di norme, il ricorso non poteva essere accolto. Di conseguenza, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: la povertà non scusa il reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per la violazione della sorveglianza speciale. Il ricorrente aveva giustificato la violazione delle prescrizioni con la necessità di cercare ferro per motivi economici, invocando lo stato di necessità. I giudici hanno confermato la condanna a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, escludendo l'applicazione dello stato di necessità poiché l'attività poteva essere svolta legalmente. La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva a causa dei numerosi precedenti penali del soggetto.
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Violazione della sorveglianza speciale: il ritardo costa caro
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, condannato per non essersi presentato ripetutamente o per essersi presentato in ritardo davanti all'autorità di pubblica sicurezza. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prova sulla volontarietà della sua condotta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che per il reato di violazione della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico. Questo significa che basta la consapevolezza degli obblighi imposti e la cosciente volontà di violarli, senza che abbiano alcuna rilevanza i motivi o le finalità personali che hanno spinto il soggetto a ritardare o saltare le presentazioni. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: salute o violazione dei confini?
Il Ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si è allontanato dal proprio comune di residenza senza avvisare l'autorità di Pubblica Sicurezza, giustificandosi con la necessità di ricevere cure mediche. I giudici hanno accertato che l'uomo avrebbe potuto farsi curare presso l'ospedale del proprio comune, dimostrando così la volontaria violazione della sorveglianza speciale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino, confermando la condanna a otto mesi di reclusione e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: nessun sconto di pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino condannato a otto mesi di reclusione per il reato di violazione della sorveglianza speciale. L'imputato contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei gradi precedenti, rilevando che la determinazione della pena è stata effettuata nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e discrezionalità. La Cassazione ha evidenziato il legame tra l'illecito commesso e i numerosi precedenti penali dell'uomo, indice di una spiccata pericolosità sociale e della prosecuzione di un percorso criminale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: il cellulare di un terzo costa la condanna
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stato condannato per aver violato le prescrizioni imposte. Le forze dell'ordine lo hanno sorpreso in possesso di un telefono cellulare, violando il divieto specifico. Il ricorrente ha sostenuto che il telefono appartenesse a un terzo e che la restrizione non fosse motivata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la disponibilità effettiva dell'apparecchio, a prescindere dalla proprietà formale, integra il reato. Inoltre, le prescrizioni accessorie servono a tutelare la sicurezza pubblica e la loro violazione costituisce reato. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Misure di prevenzione: coprifuoco violato e condanna confermata
Il Ricorrente è stato condannato a dieci mesi di reclusione per aver violato l'obbligo di soggiorno e il coprifuoco notturno imposti dalla sorveglianza speciale. La difesa ha impugnato la condanna sostenendo che le misure di prevenzione applicate fossero prive di base giuridica, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato parzialmente illegittima la norma di riferimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che, nonostante la parziale incostituzionalità, le misure di prevenzione restano valide se il giudice di merito accerta che il soggetto vive abitualmente con i proventi di attività delittuose, non ha un lavoro lecito ed è dedito a gravi reati contro il patrimonio. Di conseguenza, la condanna del ricorrente è stata confermata.
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Ricettazione di lieve entità: il valore del bene non salva il reo
L'Imputato è stato condannato per la ricettazione di un ciclomotore. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione dell'attenuante della ricettazione di lieve entità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini dell'attenuante, non basta il modesto valore economico del bene. Occorre valutare anche la gravità complessiva del fatto e la capacità a delinquere del soggetto. Nel caso specifico, l'uomo aveva numerosi precedenti per furto e rapina, ha agito in stato di ebbrezza e violando la sorveglianza speciale. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Omessa notifica al difensore di fiducia annulla la condanna
L'Imputato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, veniva condannato per aver violato gli obblighi di soggiorno. Egli proponeva ricorso per cassazione denunciando l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello, notificato invece al difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, stabilendo che l'omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato determina una nullità assoluta e insanabile del giudizio d'appello, poiché lede il diritto inviolabile dell'imputato di essere assistito da un legale di propria scelta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato parzialmente la sentenza di condanna, eliminando l'aumento di pena di due mesi di reclusione e rinviando gli atti alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio su tali capi d'accusa.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi generici
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un cittadino condannato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011). Il ricorrente aveva contestato la rilevanza penale del suo comportamento e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici e quasi incomprensibili. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, condannando il soggetto al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: ricorso inutile e multa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi del reato, la recidiva e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici e si limitavano a riprodurre le stesse contestazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna del ricorrente, imponendogli anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna e multa
Il caso riguarda un uomo condannato per la violazione della sorveglianza speciale, reato previsto dall'articolo 73 del Codice Antimafia. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'Appello, sostenendo l'incostituzionalità o la tacita abrogazione della norma incriminatrice, oltre a richiedere l'applicazione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la norma penale è pienamente legittima, come già confermato dalla Corte Costituzionale. Inoltre, le contestazioni sulla gravità del fatto e sulle attenuanti sono state ritenute generiche e ripetitive di questioni già correttamente risolte nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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