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Sorveglianza Speciale — Anno 2023

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296 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Sorveglianza Speciale

Provvedimenti

Sorveglianza speciale: libertà negata per persistente pericolo
Il Sottoposto, condannato per associazione mafiosa, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale. L'esecuzione della misura era rimasta sospesa a causa di un lungo periodo di detenzione. Durante la detenzione domiciliare e subito dopo la scarcerazione, il Sottoposto ha commesso gravi reati, tra cui evasioni e minacce, mantenendo i contatti con la criminalità organizzata. La Corte di Appello ha quindi confermato la persistenza della sua pericolosità sociale, riattivando la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Sottoposto, confermando che la fine della detenzione non fa cessare automaticamente la sospensione della misura di prevenzione. È infatti sempre necessario un accertamento del giudice sulla persistenza della pericolosità del soggetto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Particolare tenuità del fatto: negata se il reato continua
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per violazioni penali. L'imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto le richieste evidenziando che la condotta illecita non era affatto episodica, essendo proseguita anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Inoltre, il pesante certificato penale del soggetto giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Attualità della pericolosità sociale: confermata la sorveglianza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto ritenuto appartenente a un'associazione mafiosa contro la misura della sorveglianza speciale. La difesa contestava l'attualità della pericolosità sociale, evidenziando la buona condotta carceraria e il lavoro come infermiere. La Suprema Corte ha confermato che l'attualità della pericolosità sociale è stata correttamente motivata dai giudici di merito sulla base del ruolo di rilievo ricoperto dal soggetto all'interno del sodalizio criminale per oltre vent'anni. Il decorso del tempo in custodia cautelare non cancella automaticamente la pericolosità, data la stabilità del vincolo mafioso.
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Pericolosità sociale attuale: quando la salute non basta
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di un soggetto ritenuto vicino a consorterie mafiose. Il ricorrente contestava l'esistenza della pericolosità sociale attuale, evidenziando le proprie precarie condizioni di salute e la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che, in tema di misure di prevenzione per indiziati di appartenenza a organizzazioni mafiose (anche nella forma del concorso esterno), la pericolosità sociale attuale si presume persistente, salvo prova contraria di una definitiva interruzione dei rapporti. La decisione impugnata è risultata quindi pienamente e autonomamente motivata.
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Sorveglianza speciale: l’obbligo di firma tra dovere e scuse
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che non si è presentato presso il commissariato di polizia per l'obbligo di firma giornaliero. L'imputato ha giustificato l'assenza adducendo un'impossibilità fisica, ma senza fornire prove concrete né avvisare tempestivamente le forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che per questo reato è sufficiente il dolo generico, ossia la semplice consapevolezza di violare le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Custodia cautelare in carcere: confermata per pericolo recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame, confermando la custodia cautelare in carcere. L'indagato, accusato di estorsione e spaccio di cocaina, contestava l'adeguatezza della misura estrema, ritenendo i fatti datati e invocando misure meno afflittive. La Suprema Corte ha invece confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito. È stato evidenziato l'elevato rischio di recidiva, l'indole violenta del soggetto e l'inefficacia di precedenti misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale. Di conseguenza, la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta l'unica misura idonea a garantire la sicurezza sociale, escludendo l'adeguatezza degli arresti domiciliari a causa dell'assenza di autocontrollo dell'indagato.
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Specificità dei motivi di appello: il rigetto del ricorso vuoto
Il Tribunale condannava l'Imputato per estorsione e violazione della sorveglianza speciale. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi. L'Imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo il principio fondamentale della specificità dei motivi di appello. Per essere valido, l'atto di appello deve contenere una critica mirata e puntuale alle singole argomentazioni del primo giudice, non potendosi limitare a censure generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Remissione del debito negata al condannato con case e terreni
La Corte di Cassazione ha confermato il rifiuto della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere richiesto da un condannato. Per ottenere questo beneficio, la legge richiede la presenza contemporanea di due requisiti: una condotta regolare e condizioni economiche disagiate. Nel caso specifico, il Magistrato di sorveglianza ha accertato che il richiedente aveva violato le prescrizioni della sorveglianza speciale. Inoltre, gli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza hanno rivelato la proprietà di tre immobili, terreni, veicoli e una ditta individuale attiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende, poiché l'uomo dispone di risorse sufficienti per pagare il debito, anche a rate.
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Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: tolleranza zero
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, accusato di aver violato le prescrizioni imposte dal giudice. Il ricorrente sosteneva che, non avendo violato direttamente l'obbligo di dimora ma altre regole della misura, dovesse applicarsi una sanzione più lieve. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi, confermando che la violazione di qualsiasi prescrizione collegata alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno fa scattare il reato più grave previsto dall'articolo 75, comma 2, del Codice Antimafia. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: la Cassazione punisce anche un solo ritardo
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che ha violato diverse prescrizioni imposte dal tribunale. In particolare, l'uomo ha frequentato pregiudicati, è rientrato in casa oltre l'orario consentito, si è presentato in ritardo per la firma domenicale e non aveva con sé la carta precettiva. La difesa ha sostenuto che il reato richiedesse un dolo abituale per tutte le condotte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che per la violazione delle prescrizioni istantanee basta il dolo generico e non serve l'abitualità, richiesta solo per il divieto di frequentare pregiudicati. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: confermata la condanna
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, sorpreso alla guida di un motoveicolo in orario notturno. Tale condotta ha violato sia il divieto di guida sia l'obbligo di rimanere in casa di notte. Il Tribunale e la Corte d'Appello lo hanno condannato a un anno e quattro mesi di arresto. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condotta integra una specifica violazione della sorveglianza speciale, poiché l'obbligo di non uscire di notte è una prescrizione precisa e non un generico dovere di rispettare le leggi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: ricorso respinto e multa
Il Sottoposto alla misura di prevenzione è stato condannato per la violazione della sorveglianza speciale per aver incontrato tre persone non autorizzate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi non erano stati presentati in appello e richiedevano un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: no a motivi generici
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un soggetto condannato a nove mesi di arresto per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 73 D.Lgs 159/2011). Il Ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano formulati in modo del tutto generico, senza contenere alcuna critica specifica e mirata contro la decisione impugnata. Di conseguenza, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: errore formale non salva chi non risponde
Il Sottoposto alla Misura è stato condannato per aver violato la sorveglianza speciale, non facendosi trovare in casa durante un controllo notturno dei Carabinieri. In primo grado era stato assolto a causa di un errore materiale nell'indicazione del decreto di prevenzione nel capo d'imputazione. La Corte d'appello ha poi acquisito il documento corretto e lo ha condannato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso del Sottoposto alla Misura. I giudici hanno chiarito che il semplice errore di battitura non lede il diritto di difesa se il fatto contestato è chiaro. Inoltre, il mancato riscontro al citofono funzionante nel cuore della notte costituisce prova sufficiente dell'assenza dall'abitazione.
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Liberazione anticipata negata al boss: la buona condotta non basta
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la liberazione anticipata a un detenuto condannato per associazione mafiosa, evidenziando il suo ruolo di vertice e la mancanza di segnali di dissociazione. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, contestando la datazione della fine della sua condotta criminosa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: pur correggendo un errore tecnico del Tribunale sulla formula temporale del reato permanente, ha confermato il diniego del beneficio. La liberazione anticipata richiede infatti una partecipazione attiva e concreta al percorso di rieducazione, che non può esaurirsi nella semplice buona condotta in carcere, specie in presenza di indici di persistente pericolosità sociale e di una recente misura di prevenzione.
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Misure di prevenzione: ricorso respinto e multa al ricorrente
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro l'applicazione della sorveglianza speciale per un anno e l'obbligo di versare una cauzione. Il ricorrente contestava l'attualità della sua pericolosità sociale, ma la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso in Cassazione contro le misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Poiché le contestazioni del ricorrente miravano a ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito, e non una reale violazione di norme, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: la parentela non salva dalla condanna
Il Ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato condannato a un anno di reclusione per aver violato le prescrizioni della misura, avendo incontrato ripetutamente un soggetto con precedenti penali (il cognato). La difesa ha sostenuto l'occasionalità degli incontri, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato che la Corte d'Appello ha motivato in modo logico e coerente la responsabilità penale del soggetto, basandosi sulla caratura criminale del frequentatore e sulla non occasionalità dei contatti. Di conseguenza, la condanna è definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna immediata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a due anni di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale (Art. 75 D.Lgs 159/2011). Il ricorrente sosteneva che la misura di prevenzione non fosse ancora esecutiva al momento del fatto, avvenuto prima che il decreto diventasse irrevocabile. I giudici hanno chiarito che le prescrizioni della sorveglianza speciale sono immediatamente esecutive a partire dalla notifica del provvedimento all'interessato, rendendo irrilevante la successiva data di irrevocabilità. La Suprema Corte ha confermato la condanna, evidenziando anche l'inammissibilità dei motivi di ricorso non presentati in appello e respingendo le contestazioni sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: il ricorso costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato a un anno di reclusione per il reato di violazione della sorveglianza speciale. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno stabilito che la Corte d'Appello ha motivato in modo logico e coerente la colpevolezza, basandosi sulle dichiarazioni di un testimone. Inoltre, la valutazione sulla concessione delle attenuanti rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se priva di vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Attenuanti generiche negate a chi viola la sorveglianza
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che gli aveva negato le attenuanti generiche. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare o concedere le attenuanti generiche, il giudice di merito può basarsi anche su un solo elemento negativo della condotta del reo. Nel caso specifico, le ripetute violazioni della misura della sorveglianza speciale dimostrano una personalità refrattaria alla disciplina e contraria al rispetto delle autorità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione precedente e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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