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Sorveglianza Speciale — Anno 2023

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296 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Sorveglianza Speciale

Provvedimenti

Sorveglianza speciale: quando i reati non definitivi pesano
La Corte di Cassazione ha confermato l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, estesa a cinque anni, nei confronti di un soggetto ritenuto altamente pericoloso. Il ricorrente contestava l'aumento della durata della misura, sostenendo che i reati contestati non fossero ancora accertati con sentenza definitiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, rilevano anche i comportamenti non ancora giudicati in via definitiva, purché abbiano dato luogo a misure cautelari non smentite. Inoltre, la commissione di reati durante i periodi di libertà dimostra l'inefficacia dei precedenti periodi di detenzione e giustifica il severo giudizio di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: l’errore stradale non evita la condanna
Il Sorvegliato Speciale, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato condannato per aver violato tale prescrizione recandosi in un comune limitrofo. L'imputato si è difeso sostenendo l'involontarietà della violazione dovuta a modifiche stradali, ma i giudici hanno accertato che si trovava lontano dal confine, chiaramente segnalato da cartelli. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali e della mancanza di pentimento del soggetto. La decisione ribadisce che per negare le attenuanti basta la valutazione negativa di un solo elemento prevalente.
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Recidiva qualificata: sorveglianza violata e condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che contestava l'applicazione della recidiva qualificata e l'entità della pena. I giudici hanno confermato la decisione d'appello, rilevando la spiccata pericolosità sociale dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali e dal fatto che il reato è stato commesso violando la sorveglianza speciale. La determinazione della pena spetta al giudice di merito e non può essere rivalutata in Cassazione se adeguatamente motivata. Il ricorrente perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Attenuanti generiche negate nel silenzio: la Cassazione annulla
Il Ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, veniva condannato per aver violato il divieto di possedere telefoni cellulari. In sede di appello, la difesa richiedeva la concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la buona condotta e la modesta gravità del fatto. La Corte d'Appello riduceva la pena applicando la continuazione con altri reati, ma ometteva completamente di motivare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Poiché il ricorso non era inammissibile, il termine di prescrizione ha continuato a decorrere, maturando definitivamente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
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Sorveglianza speciale: confermata la condanna a un anno di carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a un anno di reclusione per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la quantificazione della pena e l'applicazione della recidiva. I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la Corte d'Appello aveva ampiamente e correttamente motivato il diniego dei benefici richiesti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: niente sconti di pena
Il Sottoposto, già giudicato socialmente pericoloso, è stato condannato per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011). Egli ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza della sua pericolosità sociale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale era già stata accertata dal giudice della prevenzione e che la violazione delle prescrizioni è un dato di fatto. Inoltre, i numerosi precedenti penali e la gravità della condotta giustificano il mancato riconoscimento delle attenuanti. Di conseguenza, la condanna penale è confermata e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Violazione degli obblighi di sorveglianza: campanello muto e condanna
Il Soggetto Vigilato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato condannato per violazione degli obblighi di sorveglianza (art. 75 d.lgs. 159/2011) perché non ha risposto al campanello di casa durante un controllo notturno delle Forze dell'ordine. Il campanello era perfettamente funzionante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Soggetto Vigilato, confermando la condanna. I giudici hanno escluso la particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali specifici del soggetto, tra cui l'evasione, che dimostrano l'abitualità della condotta e una spiccata pericolosità sociale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per Cassazione: no a motivi ripetitivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato a due mesi di arresto per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale. Il ricorrente aveva contestato la decisione d'appello riproponendo le medesime argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno ribadito che la semplice ripetizione dei motivi d'appello determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione. Di conseguenza, oltre al rigetto del ricorso, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011). I giudici di merito avevano inflitto una pena di oltre due anni di reclusione, considerando anche la recidiva reiterata specifica. Il ricorrente ha contestato il trattamento sanzionatorio, ma la Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso del tutto generici e ripetitivi rispetto a quanto già esaminato e respinto in appello. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: vietato andare al bar, ricorso respinto
Un cittadino, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato condannato per aver violato il divieto di frequentare bar e locali in cui si servono alcolici, e per non aver portato con sé la carta di permanenza. L'uomo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il divieto fosse troppo generico e incostituzionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il divieto di frequentare bar è preciso e determinato, a differenza di formule generiche come "vivere onestamente". Inoltre, per la mancata esibizione del documento, trattandosi di contravvenzione, è irrilevante l'assenza di dolo, bastando la semplice negligenza. Il ricorrente perde la causa e dovrà pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Pericolosità sociale qualificata: confermata la sorveglianza
La Corte di Cassazione ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni a carico di un soggetto ritenuto vicino a un clan familiare. Il ricorrente contestava la sussistenza della pericolosità sociale qualificata e l'attualità del pericolo, basandosi sull'inattendibilità di alcuni collaboratori di giustizia e su un errore di fatto circa una minaccia a pubblico ufficiale. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, chiarendo che nei procedimenti di prevenzione il controllo sulla motivazione è limitato alla sua reale esistenza e non alla sua condivisibilità logica. Inoltre, la recente condanna per minaccia aggravata dal metodo mafioso e l'attività abusiva di vigilanza confermano l'attualità della pericolosità del soggetto.
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Sorveglianza speciale: la dimenticanza non evita il carcere
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte. Tra le violazioni, l'imputato non si era presentato a firmare in caserma, frequentava pregiudicati e passava il tempo in una sala slot. L'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che le violazioni fossero dovute a semplice dimenticanza e chiedendo la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per questo reato è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di violare le regole, e che la dimenticanza non esclude la colpevolezza. Inoltre, la gravità e la reiterazione dei comportamenti escludono qualsiasi sconto di pena o riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
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Pericolosità sociale: no al rinvio, confermata la sorveglianza
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura della sorveglianza speciale per due anni nei confronti di un soggetto ritenuto ad elevata caratura criminale. Il ricorrente lamentava la mancata concessione del termine a difesa dopo la nomina di un nuovo difensore e contestava l'attualità della sua pericolosità sociale. I giudici hanno chiarito che il termine a difesa non spetta in caso di prima nomina tardiva effettuata direttamente in udienza. Inoltre, la pericolosità sociale è stata legittimamente desunta da numerosi precedenti penali accumulati tra il 2009 e il 2018, tra cui tentato omicidio e furto. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura di prevenzione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Misure di prevenzione personali: stop a chi vive di soli reati
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino contro l'applicazione delle misure di prevenzione personali, nello specifico la sorveglianza speciale per un anno con cauzione. Il provvedimento si fondava sui numerosi precedenti per reati contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione) commessi tra il 2017 e il 2020, che dimostravano come l'uomo vivesse abitualmente con i proventi di attività illecite. La difesa contestava l'inquadramento della pericolosità sociale e la carenza di motivazione. La Suprema Corte ha chiarito che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione è limitato alla sola violazione di legge. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno ampiamente e logicamente motivato la persistenza e l'attualità della pericolosità del soggetto, rendendo legittima l'applicazione della misura restrittiva.
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Misure di prevenzione: confermata la sorveglianza al ladro
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di un soggetto dedito all'abituale attività di far saltare in aria sportelli bancomat per impadronirsi del denaro. Il Tribunale e la Corte di Appello avevano disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni con obbligo di soggiorno, ritenendo sussistente una elevata pericolosità sociale basata su un decennio di condotte illecite a scopo di lucro. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando carenze motivazionali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, poiché i motivi non si confrontavano criticamente con le decisioni dei giudici di merito e non consideravano la gravità delle condotte predatorie, pericolose per l'incolumità pubblica. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Interesse ad impugnare: no al ricorso se la misura è inattiva
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che rifiutava di dichiarare l'inefficacia di una misura di sorveglianza speciale risalente al 1993, mai eseguita e i cui effetti erano già stati dichiarati cessati nel 2010. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse ad impugnare. Gli Ermellini hanno chiarito che non è possibile richiedere una pronuncia di accertamento negativo su una misura di prevenzione la cui esecuzione non è attualmente in corso né pianificata. Poiché l'annullamento del provvedimento non avrebbe apportato alcun beneficio pratico al Ricorrente, l'impugnazione è stata respinta con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: il carcere non cancella la pericolosità
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni e sei mesi nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Il proposto aveva contestato l'attualità della sua pericolosità sociale, evidenziando la sua ininterrotta detenzione in custodia cautelare dal 2019 e l'assenza di sentenze irrevocabili di condanna. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il giudizio di prevenzione è del tutto autonomo rispetto a quello penale di merito. Di conseguenza, il giudice può basarsi su elementi indiziari non definitivi. Inoltre, la custodia cautelare non cancella la pericolosità del soggetto, ma ne sospende solo l'esecuzione, confermando la necessità della sorveglianza speciale una volta riacquistata la libertà.
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Sorveglianza speciale: la latitanza conferma la pericolosità
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni nei confronti di un soggetto indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa. Il ricorrente contestava l'attualità della sua pericolosità sociale, evidenziando che la sua partecipazione attiva al clan si era interrotta molti anni prima. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto legittimo il giudizio di pericolosità basandosi su elementi concreti e successivi, quali una latitanza durata ben otto anni, resa possibile da una rete di coperture criminali, e il successivo arresto in possesso di un'arma con matricola punzonata. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'appartenenza a contesti mafiosi proietta i suoi effetti nel tempo e giustifica la misura di prevenzione.
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Libertà contro sicurezza: confermata la misura di prevenzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e sei mesi. Il destinatario era indiziato di far parte di un'associazione dedita al traffico di droga con l'aggravante mafiosa. La difesa contestava la competenza territoriale e l'attualità della pericolosità sociale. I giudici hanno chiarito che, in tema di misura di prevenzione, il ricorso in Cassazione è limitato alla sola violazione di legge. Poiché i giudici d'appello hanno fornito una motivazione logica e dettagliata, basata sul centro operativo del gruppo criminale e sulle frequentazioni illecite del soggetto, non sussiste alcun vizio. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: libertà negata per persistente pericolo
Il Sottoposto, condannato per associazione mafiosa, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale. L'esecuzione della misura era rimasta sospesa a causa di un lungo periodo di detenzione. Durante la detenzione domiciliare e subito dopo la scarcerazione, il Sottoposto ha commesso gravi reati, tra cui evasioni e minacce, mantenendo i contatti con la criminalità organizzata. La Corte di Appello ha quindi confermato la persistenza della sua pericolosità sociale, riattivando la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Sottoposto, confermando che la fine della detenzione non fa cessare automaticamente la sospensione della misura di prevenzione. È infatti sempre necessario un accertamento del giudice sulla persistenza della pericolosità del soggetto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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