L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro un contribuente per attività finanziarie non dichiarate all'estero tra il 2007 e il 2010. Il contribuente sosteneva di avere la propria residenza fiscale all'estero, precisamente in Brasile, fin dal 2007. Tuttavia, la sua cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione all'AIRE erano avvenute solo nel 2011. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia costituisce un criterio formale assoluto. Fino a quando non avviene la formale cancellazione dall'anagrafe italiana, il cittadino è considerato fiscalmente residente in Italia, rendendo irrilevante l'effettivo trasferimento all'estero. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.
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