L'Ente Previdenziale ha richiesto a una Società di gestione idrica, interamente controllata da enti locali, il pagamento dei contributi per gli ammortizzatori sociali. La Corte d'Appello aveva inizialmente esentato la società, ritenendola un'impresa pubblica. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi locali non beneficiano dell'esonero. La scelta di operare in forma societaria privatistica comporta l'accettazione delle regole del diritto privato e l'obbligo di versare i contributi previdenziali. Pertanto, sussiste l'obbligo contributivo società partecipate per finanziare la cassa integrazione e la mobilità, al fine di non alterare la concorrenza sul mercato. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione per ricalcolare le somme dovute.
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