Una lavoratrice, vincitrice di un concorso pubblico bandito nel 2005, non viene mai assunta dall'Azienda Sanitaria a causa di un presunto blocco delle assunzioni. La Corte di Cassazione interviene per chiarire un principio fondamentale: il diritto all'assunzione del vincitore di concorso è un diritto soggettivo pieno. Di conseguenza, spetta all'Amministrazione pubblica, e non al lavoratore, l'onere di dimostrare che un impedimento, come un blocco parziale delle assunzioni, rendeva concretamente impossibile procedere. Ribaltando la decisione precedente, la Corte sancisce che l'ente deve fornire la prova rigorosa dell'ostacolo, accogliendo il ricorso della lavoratrice e rinviando il caso per un nuovo giudizio.
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