Un professionista ha impugnato davanti al TAR la graduatoria di una selezione indetta da una società a controllo pubblico per un incarico di esperto senior, sostenendo che il vincitore non avesse i requisiti richiesti. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il conflitto, hanno stabilito che la giurisdizione società in house spetta al giudice ordinario. Anche se interamente partecipata dallo Stato, la società in house è un soggetto di diritto privato. Le sue procedure di selezione non costituiscono esercizio di un pubblico potere, ma rientrano nell'agire privato dell'ente. Di conseguenza, le controversie sulle assunzioni e sui contratti di collaborazione devono essere decise dal giudice ordinario.
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