Una società di trasporti, qualificata come entità "in house" di un comune, è stata condannata a versare l'indennità per ferie non godute a un ex dipendente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, chiarendo che il divieto di monetizzazione delle ferie, previsto per le pubbliche amministrazioni, non si estende alle società partecipate che operano in regime di diritto privato nei rapporti di lavoro. La Corte ha ribadito che l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver formalmente e tempestivamente invitato il lavoratore a fruire delle ferie, avvisandolo della loro possibile perdita. In assenza di tale prova, l'indennità per le ferie non godute è sempre dovuta.
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