Un Contribuente ha contestato avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, oltre a una cartella di pagamento, relativi a redditi d'impresa attribuitigli tramite una "società di comodo". L'Agenzia delle Entrate aveva applicato il raddoppio termini accertamento tributario a causa di presunti reati fiscali. La Corte di Cassazione ha confermato il raddoppio per IRPEF e IVA, ribadendo che basta l'obbligo di denuncia penale, anche se archiviata. Ha escluso il raddoppio per l'IRAP, non essendo collegata a sanzioni penali. La Corte ha rinviato il caso al giudice di merito per una nuova valutazione delle prove sulla reale gestione della società e sul ruolo del Contribuente.
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