L'Agenzia delle Entrate ha contestato la qualifica di **società non operativa** a una realtà alberghiera che, per tre anni consecutivi, ha riportato perdite e ricavi inferiori ai minimi legali. Nonostante i giudici di merito avessero annullato gli atti valorizzando gli investimenti effettuati per la ristrutturazione dell'immobile, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio. La Suprema Corte ha stabilito che il fallimento del test di operatività sposta l'onere della prova sul contribuente, il quale deve dimostrare situazioni oggettive e straordinarie, non imputabili alla propria volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia minima di ricavi. Poiché una parte delle sanzioni non era stata inclusa nella definizione agevolata, il giudizio è proseguito portando alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
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