Una lavoratrice impiegata come assistente di volo ottiene giudizialmente l'esonero dal lavoro notturno fino al compimento dei tre anni di età del figlio. Il datore di lavoro contesta la decisione e ricorre davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l'impossibilità di adibire la dipendente a turni tra le 24 e le 6 e alle trasferte con pernottamento fuori sede. Nelle more del giudizio di legittimità, l'azienda deposita formale atto di rinuncia al ricorso, regolarmente accettato dalla lavoratrice. I giudici della Suprema Corte prendono atto della concorde volontà delle parti e dichiarano l'estinzione del processo. Questa conclusione consolida definitivamente la tutela del diritto della madre lavoratrice all'esenzione dai turni notturni e dai pernottamenti operativi, senza alcun addebito di spese legali o raddoppio del contributo unificato a carico della società ricorrente.
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