L'Agenzia delle Entrate contestava agli eredi di un contribuente la detrazione credito IVA maturato nel 2003 e riportato nella dichiarazione del 2005, a causa dell'omessa dichiarazione annuale per l'anno di maturazione. I giudici di merito hanno annullato la cartella di pagamento, riconoscendo la piena validità del credito risultante dalle liquidazioni periodiche. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso del Fisco. Il principio di neutralità fiscale tutela la sostanza rispetto alla forma: il contribuente conserva il diritto alla detrazione credito IVA anche senza la dichiarazione annuale, purché sussistano i requisiti sostanziali, le registrazioni periodiche e l'esposizione entro il secondo anno successivo.
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