Un odontoiatra ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata tra il 2014 e il 2018, sostenendo l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione IRAP. A seguito del silenzio-rigetto dell'Amministrazione Finanziaria, il professionista ha avviato un contenzioso. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla presenza di macchinari e sulla struttura organizzativa del professionista costituisce un accertamento di fatto di competenza esclusiva dei giudici di merito, non sindacabile in Cassazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto valide le notifiche telematiche effettuate tramite PEC e ha confermato il rispetto del diritto di difesa, nonostante le irregolarità formali lamentate. Di conseguenza, il professionista perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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