Un professionista, esercente l'attività di odontoiatra, ha richiesto il rimborso IRAP per diverse annualità, sostenendo di essere privo del requisito della 'autonoma organizzazione'. Dopo un complesso iter giudiziario, la questione è giunta in Cassazione. Il contribuente ha eccepito gravi vizi procedurali relativi alla notifica dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e alla violazione del diritto di difesa nel giudizio di secondo grado. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha sospeso la decisione per acquisire i fascicoli dei gradi di merito, ritenendo indispensabile verificare tali presunti vizi prima di pronunciarsi sulla questione del rimborso IRAP.
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