Un Contribuente, trasferitosi all'estero nel 2010, contestava la notifica cartella esattoriale non residente relativa a debiti tributari del 2010. L'Agenzia di Riscossione aveva tentato la notifica presso l'ultima residenza italiana, depositando l'atto in Comune per "irreperibilità assoluta". Il Contribuente sosteneva l'invalidità della notifica, avendo comunicato il trasferimento all'Anagrafe. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per i contribuenti stranieri non residenti che non comunicano il proprio indirizzo estero all'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dalla legge (obbligo in vigore dal 2012), la notifica può avvenire secondo le regole dell'irreperibilità assoluta, presso l'ultimo domicilio fiscale in Italia. La notifica è stata quindi ritenuta valida.
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