L'Azienda Contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'Agente della Riscossione per un debito previdenziale di circa 72.000 euro, contestando la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e l'assenza di un preventivo avviso di intimazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della notifica diretta per posta da parte dell'esattore. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto di espropriazione forzata, ma una misura cautelare alternativa. Pertanto, non è necessaria la notifica dell'intimazione ad adempiere prevista per l'esecuzione forzata, né si applica il limite di debito di 120.000 euro previsto per il pignoramento immobiliare, essendo sufficiente il superamento della soglia di 20.000 euro. L'Azienda Contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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