La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32490/2024, ha chiarito un punto cruciale del processo tributario: lo sgravio fiscale di una cartella di pagamento, disposto dall'Agenzia delle Entrate dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non costituisce acquiescenza. Tale atto, motivato dalla volontà di evitare ulteriori spese esecutive, non fa venir meno l'interesse dell'Amministrazione a proseguire il giudizio d'appello. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione che dichiarava cessata la materia del contendere, rinviando la causa per un nuovo esame nel merito.
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