Il Contribuente, titolare di una ditta individuale, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione Finanziaria per presunte vendite non dichiarate di ricariche telefoniche. Nel corso del giudizio di legittimità, il Contribuente presentava domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, pagando le somme dovute. L'Amministrazione Finanziaria confermava il perfezionamento della procedura. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio principale per cessata materia del contendere, compensando le spese. Per le cause collegate relative alle cartelle di pagamento e ai provvedimenti di sgravio parziale, la Corte ha invece disposto il rinvio a nuovo ruolo, concedendo sessanta giorni alle parti per fornire chiarimenti sull'estensione della sanatoria a tutte le annualità contestate.
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