Una societa terza, estranea alle indagini per bancarotta fraudolenta, ha subito il sequestro preventivo di somme di denaro ritenute profitto del reato. L'amministratore della societa ha proposto ricorso in Cassazione tramite il proprio difensore per annullare il sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per presentare ricorso, il difensore del terzo interessato deve essere munito di una specifica procura speciale terzo interessato per quel grado di giudizio, come previsto dall'articolo 100 del codice di procedura penale. La semplice nomina per la fase di riesame non e sufficiente per il giudizio di legittimita. Di conseguenza, la societa ha perso il ricorso ed e stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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