L'amministratore di una società locatrice di un impianto di carburanti invia una mail ai vertici della società conduttrice, accusando il gestore locale di "piena incompetenza" e "incoscienza" nella gestione, evidenziando gravi perdite economiche. Condannato nei precedenti gradi per diffamazione, l'imputato ricorre in Cassazione invocando l'esimente del diritto di critica. La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla la condanna senza rinvio. I giudici stabiliscono che le espressioni utilizzate, pur se aspre e forti, non erano scurrili né gratuitamente offensive, ma pertinenti e proporzionate alle reali inefficienze gestionali. L'invio della mail ai superiori gerarchici costituisce una legittima segnalazione aziendale e non un attacco personale gratuito, rientrando pienamente nel legittimo esercizio del diritto di critica.
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