Un imputato è stato condannato per calunnia per aver dichiarato, in una causa civile, che una persona non gli aveva rilasciato una ricevuta per un pagamento, implicando un'appropriazione indebita. La Corte d'Appello aveva ritenuto che tale affermazione eccedesse il diritto di difesa. La Cassazione, invece, ha annullato la condanna, stabilendo che la dichiarazione rientrava nell'esercizio del diritto di difesa. Affermare il mancato rilascio della ricevuta era funzionale a contestare l'accusa principale e non configurava calunnia. La sentenza chiarisce i limiti della calunnia e diritto di difesa.
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