L'Agenzia delle entrate ha contestato a una società l'errata applicazione del regime di inversione contabile per una fattura emessa da un fornitore estero, richiedendo il pagamento dell'IVA e una pesante sanzione. La Commissione tributaria regionale ha ridotto la sanzione, ritenendo la violazione puramente formale poiché l'imposta era stata comunque annotata nei registri e non vi era alcun danno per lo Stato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che l'applicazione dell'inversione contabile, seppur irregolare, esclude la sanzione più grave se l'obbligo d'imposta è stato sostanzialmente assolto e non vi è debito d'imposta residuo. Di conseguenza, la sanzione ridotta è corretta e il contribuente vince la causa.
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