La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23126/2024, chiarisce la distinzione tra la responsabilità della società e quella di terzi nel concorso in illecito fiscale. È stato stabilito che se la società è un'entità reale e non uno schermo fittizio, le sanzioni amministrative per violazioni fiscali ricadono esclusivamente su di essa, come previsto dall'art. 7 del D.L. 269/2003. La responsabilità per concorso di persone, ex art. 9 del D.Lgs. 472/1997, è applicabile solo a soggetti terzi ed esterni che abbiano agito per un interesse personale autonomo e distinto da quello societario, e non all'amministratore di fatto che agisce nell'interesse dell'ente.
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