L'INPS ha richiesto a un Lavoratore, operante come produttore di assicurazioni, il versamento di contributi alla gestione commercianti. La Corte d'Appello ha escluso l'obbligo contributivo INPS, stabilendo che il Lavoratore non rientrava nelle categorie previste dalla legge: non era legato ad agenzie e la sua attività era occasionale, non continuativa. L'INPS ha presentato ricorso in Cassazione, ma ha contestato solo parzialmente le motivazioni della sentenza d'appello. La Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'INPS inammissibile, confermando l'assenza dell'obbligo contributivo per il Lavoratore. La decisione d'appello, basata su più ragioni valide, è rimasta in piedi.
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