L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro una decisione favorevole al contribuente in materia di imposte dirette. L'atto è stato spedito tramite servizio postale, ma l'Ufficio ha omesso l'attestazione di conformità nel processo tributario tra la copia depositata e quella spedita. Il contribuente è rimasto contumace. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, confermando l'inammissibilità dell'appello. I giudici hanno stabilito che, se la controparte non si costituisce, il giudice si trova nell'impossibilità di confrontare i documenti. Di conseguenza, l'assenza della dichiarazione di conformità impedisce la prosecuzione del giudizio, tutelando il diritto di difesa del cittadino che non può subire le conseguenze di un atto potenzialmente difforme da quello depositato.
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