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Rovina Di Edificio

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Concetto giuridico dell'art. 2053 c.c. che si riferisce al crollo o al grave deterioramento di un edificio o altra costruzione che causa danni a persone o cose. Il proprietario è ritenuto responsabile salvo prova contraria.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rovina di edificio: il costruttore rimborsa i proprietari
A seguito del crollo di un muro di contenimento seminterrato che danneggiava un veicolo e rendeva inagibile il garage, il danneggiato citava i comproprietari dello stabile. I proprietari chiamavano in garanzia l'impresa costruttrice e l'originario committente, colpevoli di aver inglobato nel nuovo fabbricato un vecchio muro strutturalmente inadeguato senza eseguire i necessari controlli. I giudici di merito condannavano i proprietari verso il danneggiato per rovina di edificio e accoglievano la domanda di manleva contro l'impresa e gli eredi del committente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che chi edifica inglobando manufatti preesistenti senza adeguate verifiche tecniche risponde dei danni in via extracontrattuale verso i proprietari tenuti al risarcimento.
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Rovina di edificio: immobile sicuro ma il solaio crolla
Durante un sopralluogo per stimare i lavori di ristrutturazione di un immobile, un tecnico cade rovinosamente nel seminterrato a causa dell'improvviso cedimento del solaio. Il professionista riporta gravi lesioni e chiede il risarcimento dei danni ai proprietari. I giudici di merito accertano la responsabilità dei proprietari per rovina di edificio, escludendo qualsiasi concorso di colpa del danneggiato. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dei proprietari. La Suprema Corte ribadisce che la responsabilità per rovina di edificio ha natura oggettiva: il proprietario si libera solo provando il caso fortuito, ossia un evento esterno imprevedibile e inevitabile. La semplice mancanza di segnali di pericolo o la pendenza di un processo penale concluso con il non luogo a procedere non escludono la responsabilità civile dei proprietari, che vengono condannati a risarcire interamente il danneggiato.
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Rovina di edificio: accordo tra le parti ferma la Cassazione
Un Condominio subisce danni a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti sull'immobile adiacente, di proprietà di una Società. Il Condominio richiede il risarcimento dei danni. In appello, i giudici riconoscono la responsabilità della Società proprietaria per rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053 del Codice Civile. La Società propone ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo amichevole. La Società deposita quindi la formale rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente accettata dal Condominio. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, dichiara l'estinzione del procedimento senza alcuna condanna alle spese di lite.
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Rovina di edificio: quando il proprietario è esente
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un privato che chiedeva il risarcimento danni per la distruzione del proprio capannone a seguito di un incendio propagatosi da un immobile confinante. Il cuore della decisione riguarda l'applicabilità della rovina di edificio ex art. 2053 c.c. alla società proprietaria dell'immobile (concedente in leasing). La Suprema Corte ha stabilito che l'incendio, essendo un fattore esterno non riconducibile a vizi strutturali o difetti di manutenzione, non configura la responsabilità del proprietario ai sensi della rovina di edificio, confermando che tale norma richiede un nesso diretto tra il cedimento delle strutture e il danno prodotto.
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Responsabilità concessionario demaniale: il caso del crollo
La Corte di Cassazione conferma la responsabilità civile del titolare di una concessione demaniale per i danni derivanti dal crollo di una struttura fatiscente, costruita e gestita da terzi. La sentenza stabilisce che la responsabilità del concessionario demaniale è assimilabile a quella del proprietario di un immobile ai sensi dell'art. 2053 c.c., specialmente quando i difetti strutturali sono palesi e immediatamente percepibili.
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