Un Condominio subisce danni a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti sull'immobile adiacente, di proprietà di una Società. Il Condominio richiede il risarcimento dei danni. In appello, i giudici riconoscono la responsabilità della Società proprietaria per rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053 del Codice Civile. La Società propone ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo amichevole. La Società deposita quindi la formale rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente accettata dal Condominio. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, dichiara l'estinzione del procedimento senza alcuna condanna alle spese di lite.
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