Un Socio ha contestato delibere bancarie che incidevano sui suoi diritti di opzione e di voto. Dopo l'annullamento giudiziale, le parti hanno raggiunto un **accordo transattivo**. Il Socio ha ricevuto una somma per la rinuncia ai suoi diritti. L'Agenzia delle Entrate ha tentato di applicare una tassazione più elevata, qualificando la somma come reddito da obblighi. Il Socio ha sostenuto l'applicazione di un'imposta sostitutiva, trattandosi di cessione di diritti legati a partecipazioni. La Cassazione ha confermato che la somma, derivante dalla **tassazione accordo transattivo**, compensava la rinuncia al diritto di opzione, equiparabile alla cessione di una partecipazione. La somma è soggetta a imposta sostitutiva del 12,50%, rigettando il ricorso dell'Agenzia.
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