Una società proprietaria ha impugnato una delibera dell'assemblea condominiale, chiedendo anche la restituzione delle somme pagate. Dopo la decisione sfavorevole dei giudici d'appello, la condomina ha presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità. Nelle more del procedimento, le due parti hanno stipulato un accordo transattivo per chiudere ogni lite in via amichevole. La società ha quindi formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta per accettazione anche dal rappresentante del condominio. I Supremi Giudici hanno preso atto dell'accordo e dichiarato l'estinzione del processo. Il Collegio ha chiarito che, in caso di rinuncia, la parte non deve versare il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una sanzione riservata esclusivamente ai casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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