I Soci di un'azienda agricola si opponevano alle pretese di una Cooperativa Ortofrutticola, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una penale da recesso. Successivamente al decreto, le parti avevano stipulato un accordo transattivo per ridurre la somma. In seguito, i debitori chiedevano la nullità della transazione, ritenendo la penale eccessiva. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse ormai definitivo (passato in giudicato) e precludesse ogni contestazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei produttori agricoli: un accordo stipulato dopo l'ingiunzione non può essere coperto dal giudicato del decreto stesso, specialmente se quest'ultimo era stato rinunciato nell'accordo. La Corte d'Appello dovrà quindi valutare la nullità della transazione.
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