Due compagnie aeree italiane in amministrazione straordinaria hanno tentato di recuperare pagamenti consistenti da società irlandesi, invocando l'azione di revocatoria fallimentare. Sostenevano che i pagamenti, avvenuti prima della procedura concorsuale, fossero inefficaci. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, applicando l'esenzione prevista dal Regolamento UE 1346/2000. Hanno ritenuto che i contratti di leasing fossero regolati dalla legge inglese, la quale non prevedeva la revocabilità dei pagamenti in quel contesto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle compagnie aeree, confermando che la legge applicabile ai contratti era quella inglese e che l'accordo transattivo successivo non aveva natura novativa.
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