Il Garante prestava una fideiussione per un mutuo agrario del fratello. A seguito dell'inadempimento, la Banca otteneva un decreto ingiuntivo. Per evitare il pignoramento, il Garante e la moglie stipulavano un mutuo fondiario e una transazione con la Banca. Successivamente, i coniugi chiedevano l'annullamento dell'accordo per presunta scorrettezza della Banca. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei coniugi. I giudici hanno chiarito che la transazione non novativa stipulata tra le parti non cancella il decreto ingiuntivo ormai definitivo. Inoltre, la Corte ha riscontrato gravi difetti di forma nel ricorso, giudicato eccessivamente lungo, ripetitivo e privo di una chiara esposizione dei fatti. Di conseguenza, i ricorrenti restano obbligati e devono pagare le spese processuali.
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