Una società committente ottiene la risoluzione di un contratto d'appalto per gravi vizi nella pavimentazione e il risarcimento del danno, quantificato nel costo totale per il rifacimento dell'opera. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del fornitore dei materiali, stabilendo che, in caso di risoluzione, il risarcimento danno appalto non può consistere nel costo per rifare l'opera, poiché ciò comporterebbe un indebito arricchimento per il committente, che otterrebbe sia la restituzione di quanto pagato sia il valore dell'opera nuova. La Corte rinvia il caso alla Corte d'Appello per una nuova quantificazione del danno.
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