Un professionista ha contestato avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, basati su movimentazioni bancarie che aveva spontaneamente fornito. Dopo aver perso nei primi gradi, ha presentato un ricorso per Cassazione. Durante questo giudizio, il professionista ha esercitato la **rinuncia al ricorso tributario**. La Corte di Cassazione ha dichiarato il giudizio estinto, ma ha condannato il ricorrente a pagare le spese legali all'Agenzia delle Entrate, applicando il principio della soccombenza virtuale, poiché il ricorso sarebbe stato comunque respinto. La Corte ha anche chiarito che in caso di rinuncia, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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