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Rinuncia Al Ricorso Per Cassazione — Anno 2026

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125 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Rinuncia Al Ricorso Per Cassazione

Provvedimenti

Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo spegne la lite
Una società proponeva opposizione a precetto contro l'intimazione di pagamento notificata da una creditrice. Dopo il rigetto nei primi due gradi, la società ricorreva in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo transattivo per chiudere bonariamente la lite. Il difensore della società depositava quindi la formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese. I giudici hanno chiarito che la rinuncia produce effetti immediati anche senza l'accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Inoltre, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il creditore vince in Italia
Due coniugi residenti a San Marino costituiscono un fondo patrimoniale in Italia. Una banca creditrice avvia un'azione revocatoria per rendere inefficace il fondo. I coniugi eccepiscono il difetto di giurisdizione italiana, ma la Corte d'Appello dichiara la giurisdizione del giudice italiano. I coniugi propongono ricorso in Cassazione. Prima della decisione, i ricorrenti presentano una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla società creditrice. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la decisione d'appello che riconosce la giurisdizione italiana rimane valida, consentendo al creditore di proseguire l'azione in Italia.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulla TARI
Un Comune ha notificato a una società un avviso di pagamento TARI per l'anno 2020. La società ha impugnato l'atto nei vari gradi di giudizio, fino a proporre ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo su tutte le annualità pendenti. Di conseguenza, la società ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, dichiarando l'estinzione del giudizio. Non essendovi stata attività difensiva da parte del Comune, rimasto intimato, non è stata pronunciata condanna alle spese, né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il dietrofront costa caro
Una parte civile ha presentato ricorso in Cassazione per far valere i propri diritti civili. Successivamente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 500 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha chiarito che la condanna pecuniaria si applica a tutte le cause di inammissibilità, inclusa la rinuncia volontaria all'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione e zero spese per il lavoratore
Una lavoratrice ha impugnato il rigetto della sua richiesta di ammissione al passivo fallimentare per crediti di lavoro. Durante il giudizio, ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, accettata personalmente dal curatore fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'adesione personale della controparte, le spese di lite sono state compensate. Inoltre, la ricorrente è stata esonerata dal pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale al rigetto del ricorso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: addio alla sanzione pecuniaria
Il Ricorrente, condannato nei gradi precedenti per reati in materia di stupefacenti e armi, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, ha presentato formale rinuncia al ricorso con firma autenticata dal difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, condannando il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali ed escludendo la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per sopravvenuta carenza di interesse.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: da scontro a cogestione
Un'impresa edile ha proposto ricorso contro il provvedimento che disponeva l'amministrazione giudiziale per un anno, rifiutando la proroga del controllo giudiziario. La difesa ha contestato l'attivazione d'ufficio della misura e la mancata valutazione di elementi favorevoli. Tuttavia, prima dell'udienza, l'imprenditore e il suo difensore hanno presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, motivata dall'ammissione dell'interessato alla cogestione dell'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: domiciliari senza spese
L'Imputata, in custodia cautelare in carcere per reati di droga, ha proposto ricorso in Cassazione contro il diniego dei domiciliari. Nelle more del giudizio, l'imputata ha ottenuto la misura meno restrittiva dei domiciliari tramite un altro provvedimento. Il suo difensore ha quindi presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'imputata non deve pagare le spese processuali né la sanzione pecuniaria, poiché il venir meno dell'interesse non equivale a una sconfitta processuale imputabile alla parte.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’Azienda chiude la lite
Una dirigente medica ha impugnato la nomina di una collega a responsabile di struttura semplice, ottenendo in appello la ripetizione della procedura per difetto di valutazione comparativa dei curricula. L'Azienda Sanitaria ha promosso ricorso in Cassazione ma, nel frattempo, ha rinnovato la selezione confermando la stessa candidata. La dirigente ha contestato anche questa seconda decisione, ma il suo ricorso è stato rigettato con sentenza definitiva. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia in sede di legittimità non richiede l'accettazione della controparte per produrre i suoi effetti, e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’impresa si ferma
Un'impresa edile ha proposto ricorso per cassazione contro un Comune. Successivamente, la stessa società ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna decisione sulle spese processuali e la Corte ha escluso l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendone i presupposti di legge.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il dietrofront costa caro
Il caso riguarda un cittadino che, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, aveva proposto ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Successivamente, lo stesso difensore ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione senza fornire motivazioni legate a una sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la rinuncia non motivata non esime dalla responsabilità per le spese processuali sostenute dallo Stato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: zero spese con la revoca
Il Sottoposto a Misura impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari. Nelle more del giudizio di legittimità, il Tribunale revocava la misura cautelare per carenza di esigenze. Il difensore presentava quindi formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha stabilito che non si applica la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questo perché la rinuncia è dipesa da un fatto nuovo, non conoscibile al momento della presentazione del ricorso, escludendo qualsiasi profilo di colpa in capo al ricorrente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Un cittadino, condannato in appello a un anno e tre mesi di reclusione per propaganda e istigazione all'odio (art. 604-bis c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Successivamente, l'imputato ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo che estingue immediatamente il processo e rende la condanna definitiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: quando il giudizio si estingue
Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la Pubblica Amministrazione avverso una sentenza del Tribunale. Successivamente, il Ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinunzia, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: senza procura è inutile
Il GIP revocava al Condannato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ripristinando l'arresto e l'ammenda per guida in stato di ebbrezza. Il difensore proponeva ricorso contestando la dichiarazione di irreperibilità del notificatario, ma successivamente presentava una rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata dal difensore privo di procura speciale è inefficace. Inoltre, i motivi di ricorso erano generici e infondati, poiché le ricerche dell'imputato erano state eseguite correttamente. Il Condannato perde il ricorso, deve pagare le spese e una sanzione di tremila euro, e sconterà la pena originaria.
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Dal carcere alla dimora: rinuncia al ricorso per cassazione
Il Tribunale di Bari confermava la custodia in carcere per L'Imputato, accusato di tentato omicidio. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione. Successivamente, la misura cautelare veniva sostituita con l'obbligo di dimora grazie a una qualificazione giuridica più lieve del fatto. Di conseguenza, il difensore dell'Imputato presentava formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare sanzioni pecuniarie o spese di giustizia, determinando la chiusura definitiva del procedimento cautelare in corso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a debiti e tasse extra
Un'Azienda Sanitaria ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo per il pagamento di rette di degenza a favore di una Fondazione Ospedaliera. Dopo la conferma della condanna nei primi due gradi di giudizio, l'ente pubblico ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per regolare i loro rapporti economici. L'Azienda Sanitaria ha quindi depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo i ricorsi respinti o inammissibili e non può essere estesa per analogia a chi decide di chiudere bonariamente la lite.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che estingue la lite
Il caso riguarda un cittadino che ha proposto ricorso in Cassazione contro una società di costruzioni e una cooperativa edilizia. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. La società di costruzioni ha accettato tale rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Trattandosi di una rinuncia accettata da entrambe le parti con accordo sulla compensazione, la Corte non ha dovuto provvedere alla liquidazione delle spese processuali, applicando l'articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile. Il processo si è così concluso senza una decisione di merito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la lite
Una complessa controversia ereditaria, nata dall'impugnazione di un testamento pubblico ritenuto non spontaneo, si è conclusa pacificamente davanti alla Corte di Cassazione. L'erede del beneficiario del testamento e i soggetti che lo contestavano hanno raggiunto un accordo transattivo privato. Di conseguenza, entrambe le parti hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, specificando che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto la rinuncia non equivale a una sconfitta in giudizio ma a un accordo bilaterale che estingue la lite senza vincitori né vinti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al doppio contributo
Un ente assistenziale ha impugnato la rettifica della rendita catastale di una sua struttura socio-sanitaria. Successivamente, l'ente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non comporta l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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