Due imprese industriali stipulano un accordo di programma per ottenere finanziamenti pubblici e realizzare nuovi stabilimenti produttivi. A causa di un illegittimo provvedimento espropriativo adottato dall'Ente Regionale, le opere subiscono ritardi inconciliabili. Il Ministero dispone quindi la revoca dei contributi statali. Le imprese chiedono il risarcimento dei danni subiti, affrontando un articolato contenzioso dinanzi alla Giustizia Amministrativa. Successivamente, le aziende decidono di impugnare la decisione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della pronuncia finale, le parti ricorrenti presentano formale rinuncia al ricorso in Cassazione. I giudici supremi prendono atto della volontà delle parti, dichiarando la completa estinzione del processo e disponendo la totale compensazione delle spese legali tra tutti i soggetti coinvolti.
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