Una risparmiatrice ha citato in giudizio la banca per ottenere la restituzione di somme trattenute su titoli in pegno, contestando la falsità delle proprie firme su alcuni contratti. Dopo il rigetto delle sue domande nei primi due gradi di giudizio, la cliente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Successivamente, la ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso in Cassazione, regolarmente sottoscritta dal proprio difensore munito di procura speciale. La banca ha aderito a tale rinuncia tramite firma digitale del proprio avvocato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, stabilendo che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, vista l'accettazione della controparte.
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