Un dirigente medico, operante in regime di intramoenia, è stato accusato di peculato per non aver versato all'Azienda Sanitaria Locale le quote dovute per le visite private. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso contro la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medica in regime di intramoenia. La Corte ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi del ricorso, confermando la solidità degli indizi di colpevolezza basati su testimonianze, agende sequestrate e dichiarazioni del CUP manager, e respingendo le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa.
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