Motivazione per relationem: quando il riesame non basta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 24331/2025) ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari: il Tribunale del riesame non può limitarsi a un generico rinvio al provvedimento impugnato. La motivazione per relationem non è sufficiente se non si confronta con le specifiche censure della difesa, pena l’annullamento dell’ordinanza. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti di tale tecnica motivazionale e la tutela del diritto a un effettivo secondo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di La Spezia nei confronti di un soggetto, indagato per reati di associazione per delinquere e reati tributari. Contro tale misura, la difesa proponeva istanza di riesame.
Il Tribunale della Spezia, in funzione di Tribunale del riesame, rigettava l’istanza, confermando il sequestro. Tuttavia, la difesa dell’indagato lamentava che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto ammissibile una motivazione per relationem, facendo riferimento a un precedente provvedimento senza fornire argomentazioni specifiche sulla posizione del ricorrente e sui presupposti della misura cautelare, ovvero il fumus commissi delicti e il periculum in mora.
Di conseguenza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, denunciando una carenza motivazionale che, di fatto, svuotava di contenuto il giudizio di riesame.
La Decisione della Cassazione sulla motivazione per relationem
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza del Tribunale del riesame e rinviando gli atti per un nuovo giudizio. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione dei poteri e dei doveri del giudice del riesame.
La Cassazione ha ricordato che il ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è consentito solo per ‘violazione di legge’. Tuttavia, la giurisprudenza costante, incluse le Sezioni Unite, ha chiarito che in tale nozione rientrano anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente. Questo vizio si verifica quando il giudice non adempie all’obbligo di spiegare le ragioni della sua decisione, come imposto dall’articolo 125 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Corte ha specificato che l’obbligo di motivazione non può considerarsi adempiuto quando l’ordinanza del Tribunale del riesame si risolve in un mero richiamo alle argomentazioni del provvedimento impugnato, omettendo completamente la valutazione delle doglianze e delle censure difensive. Un simile approccio vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione, trasformando il riesame in un passaggio formale anziché in una revisione critica della statuizione iniziale.
Nel caso specifico, il Tribunale si era limitato a richiamare ‘per relationem’ e in maniera generica il provvedimento genetico, senza argomentare sul contenuto motivazionale dello stesso né sulle specifiche critiche sollevate dal ricorrente. Questa modalità operativa, secondo la Cassazione, equivale a una motivazione meramente apparente, che non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice. Di conseguenza, si configura una violazione di legge che impone l’annullamento del provvedimento.
Le conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di riesame deve essere effettivo e non meramente confermativo. Il Tribunale ha il dovere di condurre una valutazione autonoma e critica, prendendo in esame tutti i rilievi difensivi e fornendo una motivazione completa che dia conto delle ragioni per cui le censure dell’indagato sono state ritenute infondate. La motivazione per relationem è uno strumento utilizzabile con cautela, ma non può mai tradursi in un’abdicazione alla funzione giurisdizionale di revisione. Per avvocati e indagati, questa pronuncia conferma l’importanza di articolare in modo preciso e dettagliato i motivi di riesame, costringendo il giudice a un confronto puntuale e motivato.
Può il Tribunale del riesame confermare un sequestro semplicemente richiamando la motivazione del provvedimento iniziale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una motivazione ‘per relationem’ che si risolve nel mero richiamo alle argomentazioni del provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle specifiche doglianze della difesa, non è sufficiente e rende il provvedimento nullo.
La mancanza di motivazione in un’ordinanza sul riesame costituisce una ‘violazione di legge’?
Sì. Secondo la sentenza, la mancanza assoluta di motivazione o una motivazione meramente apparente rientrano pienamente nella nozione di ‘violazione di legge’, vizio per il quale è possibile proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Qual è la conseguenza se il Tribunale del riesame non fornisce una motivazione autonoma e critica?
La conseguenza è l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio. Questo avviene perché un tale modus operandi vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e svuota di contenuto lo stesso procedimento di riesame.