La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che, durante il giudizio di rinvio, aveva sollevato eccezioni relative a nullità non assolute verificatesi nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità diverse da quelle assolute che non siano state già rilevate. La decisione conferma il principio di preclusione processuale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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