La Corte di Cassazione ha accolto un ricorso volto a sanare un **errore materiale** riscontrato in una precedente ordinanza. Il difensore della parte ricorrente aveva segnalato che, nonostante la dichiarazione di essere antistatario, il giudice aveva omesso di inserire nel dispositivo la clausola di distrazione delle spese legali in suo favore. La Suprema Corte, verificata l'effettiva omissione, ha disposto l'integrazione del testo originale ai sensi degli articoli 287 e 288 c.p.c., confermando il diritto del legale a percepire direttamente le somme liquidate.
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