Una cooperativa sociale ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello relativa a un'opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, prima della notifica del ricorso, l'ente era stato posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché sottoscritto da un soggetto ormai privo di poteri rappresentativi, spettando la legittimazione processuale esclusivamente agli organi della procedura concorsuale. Nonostante il vizio genetico, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate a causa della volontà transattiva manifestata dalle parti durante il procedimento.
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